Banca d’Italia, la falla nella super-garanzia

Alzi la mano chi non vorrebbe mettere i propri risparmi – tanto più se previdenziali e destinati quindi alla propria vecchiaia – nel comparto di un fondo pensione investito per il 66% in azioni, con la garanzia di guadagnare almeno il 2% l’anno (nominale lordo). Difficile, se non impossibile, resistere a questa tentazione. Che seduce anche chi è "caldo" sui bond: il rendimento minimo garantito per l’altro comparto è del 3,5% (30% azioni, il resto bond e monetario). Dispiace deludere tante mani alzate, ma ad offrire questa prerogativa previdenziale non è uno strumento aperto al grande pubblico, ma riservato a 1.800 persone circa: è il Fondo pensione dei dipendenti della Banca d’Italia, l’istituto di vigilanza del sistema del credito italiano. I cui vertici hanno siglato il 26 giugno 2008 (in vigore dal primo luglio) l’accordo che introduce le garanzie di cui sopra, con le rappresentanze sindacali Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, Sibc-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl e Uilca-Uil e la Falbi, il sindacato autonomo della Banca. Il testo definisce le modalità operative del fondo pensione e il «trattamento di quiescenza del personale assunto a far tempo dal 28 aprile 1993». Tra le 25 pagine, i dettagli della garanzia di rendimento minimo, che scatta nei casi di pensionamento (comprendente la prestazione reversibile e indiretta), premorienza, inabilità totale o permanente al lavoro. Un accordo coi fiocchi: in assoluto, perché rende residuale il rischio dell’esposizione all’azionario, visto che – male che vada – l’aderente porta a casa un +2%. E ancor più premiante se si pensa che dall’entrata in vigore di quell’accordo l’equity (almeno l’indice Mibtel, grazie anche al +25% dal 10 marzo in poi) ha perso la metà del proprio valore. D’altronde non stupisce che la principale istituzione finanziaria italiana offra ai propri dipendenti condizioni per loro particolarmente vantaggiose. Tuttavia, al di là della posizione delle rappresentanze sindacali firmatarie dell’accordo, c’è anche qualcuno insoddisfatto, dopo la liquidazione della posizione di un dipendente deceduto: nel suo caso la garanzia è scattata utilizzando il sistema time weighted, come prevede il testo dell’accordo all’articolo 12 bis: «Qualora il rendimento lordo su base annua della gestione del portafoglio di ciascun comparto assistito da garanzia, calcolato con metodologia “Time Weighted Rate of Return” (Twrr) sull’intero periodo di partecipazione, sia inferiore al tasso di rendimento garantito, l’aderente avrà diritto a un’integrazione in base ai sottoperiodi di appartenenza ai diversi comparti assistiti da garanzia». Che però a poche righe di distanza indica che «la garanzia di rendimento minimo, correlato al periodo di permanenza in ciascun comparto, viene riconosciuta sui versamenti effettuati al comparto stesso», quindi con il sistema money weighted. I due sistemi di calcolo producono risultati differenti e non è raro riscontrare per le stesse posizioni e in un medesimo periodo risultati di segno contrario. L’articolo 12 bis potrebbe, paradossalmente, far scattare la garanzia quando la posizione dell’aderente sia superiore al +2%, ad esempio, oppure non scattare in caso di un risultato inferiore al 2%. Un paradosso che alcuni aderenti al fondo pensione vorrebbero riformare (l’accordo non ha scadenza e può essere riformato solo dall’accordo delle parti). In Banca d’Italia si osserva però che l’utilizzo del sistema di calcolo time weighted deriva dall’esigenza di limitare la garanzia agli effetti delle decisioni del gestore. Con buona pace degli incontentabili di via Nazionale, che si potranno consolare investendo nel turbolento mercato azionario e garantirsi più di quanto offrirebbe un titolo free risk come un BoT.

  • CP |

    Risposta al’ultimo post
    Nel titolo ho esplicitato che la garanzia offerta ha una falla, dunque è inefficace rispetto agli intenti.
    Teoricamente anche se inefficace questo tipo di garanzia potrebbe indurre la gente ad aderire ai fondi pensione. Ma in ogni caso non apprezzo le forme di garanzie assicurative che anestetizzano il rischio azionario.
    Marco lo Conte

  • SB |

    Ripropongo il commento inviato un pò di tempo fa non avendolo visto ancora pubblicato.
    Dall’articolo da Lei scritto si apprende che un lavoratore della Banca d’Italia aderente al fondo pensione complementare interno quando andrà in pensione parteciperà a una sorta di lotteria per cui *non* si vedrà riconoscere una integrazione (garanzia) in dipendenza del fatto che la sua posizione individuale abbia avuto un rendimento sotto un certo minimo (2% o 3,5% a seconda del comparto di appartenenza) ma in dipendenza di fatti non correlati alla sua personale posizione.
    Vorrei chiederLe dottor lo Conte se questa sia una modalità ricorrente nei fondi in cui vi sia garanzia di rendimento minimo oppure se costituisca una eccezione?
    Gradirei, inoltre, sapere se Lei ritiene che questa modalità di garanzia, che definirei casuale o probabilistica e sicuramente non equa, possa costituire un incentivo per l’adesione a fondi pensionistici meno appetibili rispetto a quello di cui stiamo parlando?
    In attesa di conoscere le Sue opinioni Le porgo cordiali saluti.

  • Franco Cristiani |

    Il suo articolo mette bene in evidenza da un lato quanto possano suonare come musica quelle alte percentuali e dall’altro l’irrazionalità dello schema previsto che può portare a risultati paradossali rispetto a ciò che la gente con il buon senso e con un concetto corretto di “garanzia di un dato rendimento finanziario” si aspetta.
    .
    Con questa metodologia “ibrida” non si può parlare di “garanzia del 2% o 3,5%” perché il 2% e 3,5% che si ottengono con questo schema portano a un risultato diverso dal 2% o 3,5% calcolato come si calcola normalmente in un investimento finanziario col metodo money weighted (e così hanno previsto tutti i fondi pensione negoziali e aperti ove c’è la “garanzia per testa”, come quella descritta nella seconda parte dell’articolo 12/bis).
    Qui l’unico minimo garantito che c’è, è il capitale, quindi una definizione corretta dovrebbe essere del tipo “Garanzia di capitale con una eventuale possibile aggiunta” (che viene erogata a prescindere dal rendimento effettivamente ottenuto dall’aderente con un corretto calcolo finanziario specifico e quindi con le conseguenze, potenzialmente anche paradossali, che Lei ha giustamente evidenziato.
    Sarebbe interessante sapere se questa aleatorietà è conosciuta dagli aderenti al Fondo.
    Già a livello teorico risulta evidente l’incongruenza tra la garanzia presentata ed il metodo per calcolarla; ora è intervenuto anche un caso concreto a dimostrarlo, quindi stupirebbe se le Parti Istitutive non intervenissero per far sì che questo sia un vero “accordo con una garanzia coi fiocchi” e non un “accordo con una garanzia con falla”, come Lei ha puntualmente titolato.
    Cordiali saluti
    Cristiani Franco
    (Ex Gestore di F.di pensione con e senza garanzia; oggi consigliere di Fondi Pensione negoziali)

  • DA |

    Egregio dott. Lo Conte,
    prendo spunto dall’interessante articolo sul Fondo Pensione dei dipendenti della Banca d’Italia per svolgere qualche considerazione.
    Le recenti acquisizioni dei dipendenti della Banca d’Italia in materia previdenziale si segnalano certamente per la loro “generosità”, soprattutto se confrontate con la situazione generalmente riscontrabile presso altre categorie di lavoratori.
    Da questo punto di vista sarebbe auspicabile che tale assetto previdenziale possa costituire un modello di riferimento da estendere se possibile anche a platee più ampie di lavoratori.
    Per quanto concerne la garanzia di rendimento – che è parte sicuramente rilevante di tutto l’impianto – mi ha colpito la motivazione che la Banca d’Italia avrebbe addotto a giustificazione di un meccanismo di calcolo che è chiaramente improprio, come è noto a chiunque abbia avuto modo e tempo di documentarsi sullo specifico tema, a cominciare da quanto pubblicato dalla stessa COVIP negli ultimi anni sul tema delle garanzie di rendimento.
    Quanto affermato dalla Banca d’Italia nel difendere la scelta della metodologia “Time Weighted” sarebbe condivisibile qualora fossimo di fronte a un Fondo che attribuisce all’aderente una piena libertà decisionale in ordine al momento in cui effettuare i versamenti (il cd. “timing” dei versamenti). In questo caso sarebbe corretto affermare che la Banca si fa carico di rispondere solo della performance determinata dalle scelte di investimento del gestore, misurata appunto con la metodologia “Time weighted”; all’aderente farebbe carico il rischio connesso ai versamenti effettuati con una tempistica avversa e che si riflette in una diminuzione del rendimento misurato con la metodologia “Money weighted”.
    Come noto però in un fondo negoziale la realtà è diversa. In un fondo negoziale in genere (e penso che quello della Banca d’Italia non faccia in questo eccezione) il lavoratore non può procedere a scelte autonome circa il momento in cui effettuare i versamenti. In altri termini in questo schema anche il “timing” dei versamenti è in un certo senso “subito” dall’aderente e non può da questi essere modificato.
    Questo implica che il rendimento “money weighted” è frutto di decisioni che non appartengono al lavoratore. Ha quindi poco senso attribuire ad essi il rischio di scelte che in realtà non sono liberi di compiere e la cui responsabilità, per tale ragione, dovrebbe ricondursi in capo al gestore.
    Da questo punto di vista le critiche mosse al meccanismo non mi paiono del tutto fuori luogo. Sarà pur vero che coloro che hanno criticato questa scelta sono degli inguaribili incontentabili, ma va dato loro atto che tale incontentabilità ha solide basi tecniche, mentre la giustificazione della Banca d’Italia nella sua astratta genericità è più vicina alla pretestuosità che a una affermazione tecnicamente valida.
    Cordiali saluti.

  • GA |

    Gentile Dott. lo Conte,
    l’aspetto più interessante del suo articolo è senza dubbio, per gli aderenti al FP bankitalia, l’elevato livello di garanzia che copre il comparto che lei descrive al 66% azionario.
    Il 2% di rendimento minimo è, per quanto mi consta in altri FPA o FPN offerto su comparti tutti obbligazionari; il caso BI è forse un livello unico per un portafoglio così esposto.
    Quello che però non è così valido e da Lei opportunamente evidenziato è che il meccanismo ideato è inefficace, ovvero non da certezze di corretto funzionamento all’aderente. Cioè, stando a quanto da lei scritto potrebbe paradossalmente dare a chi ha già avuto più del 2% e non dare a chi ha invece avuto rendimenti inferiori a quel 2% che si intendeva garantire come minimo.
    Infine se ho ben capito la stessa tecnica di calcolo della garanzia viene applicata anche all’altro comparto dove si intenderebbe garantire il 3,5%, quello con una minore componente azionaria.
    Cordialità, GA

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