Le risposte di Tuttorisparmio / 1

Come promesso, ecco le risposte dei nostri esperti intervenuti alla 13esima edizione di Tuttorisparmio, alle domande del pubblico presente in sala al dibattito dedicato alla previdenza complementare. Iniziamo con le risposte di Luigi Di Falco responsabile previdenza, vita e risparmio gestito dell’Ania

E' possibile passare dai fondi negoziali a quelli aperti?

Sì, è possibile, così come è possibile trasferirsi anche ad un Pip. Tuttavia, se il lavoratore gode anche di un contributo datoriale, deve verificare consultando l’accordo collettivo se tale contributo gli verrà versato anche nel caso in cui si trasferisca presso altra forma pensionistica.

Il Tfr versato nei fondi pensione gode della stessa deducibilità fiscale riconosciuta ai contributi aggiuntivi versati?

No, il TFR non rientra nel plafond di deducibilità. L’unica differenza sul piano fiscale è che se il TFR viene versato al fondo pensione gode della tassazione prevista per le prestazioni del fondo, ossia al momento della maturazione finale il 15% riducubile al 9% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, altrimenti subisce la "tassazione separata" propria del TFR (all’incirca l’aliquota media IRPEF).

C'è una regolamentazione sulla qualità degli strumenti finanziari sottostanti i fondi?

Sì, nel Decreto Ministeriale 703/1996 sono previste regole specifiche e limiti agli investimenti cui le forme pensionistiche complementari possono destinare le risorse finanziarie.

Si possono portare in deduzione anche i contributi datoriali?

Il contributo datoriale concorre al raggiungimento del plafond massimo di deducibilità di 5164,57 euro. Esso è versato dal datore di lavoro quindi non è deducibile dal reddito del lavoratore ma va direttamente ad incrementare la sua posizione pensionistica.

La tassazione sul montante del 15% è sia sul capitale che sul rendimento? E qual è la tassazione sulla rendita?

La tassazione in questione, riducubile al 9% per ogni anno di permanenza nella previdenza complementare oltre il quindicesimo, è sul montante maturato al momento della richiesta di pensione complementare. Il montante destinato alla rendita viene convertito in questa mediante un coefficiente di trasformazione. Ogni anno la rendita si incrementa di un certo tasso di rendimento e la tassazione applicata  è pari al 12,5% di tale incremento.