Ecco tutte le risposte dei nostri esperti ai quesiti presentati dal pubblico intervenuto all’incontro dedicato alla previdenza complementare, nell’ambito della 13esima edizione di Tuttorisparmio.
Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica
La fiducia del sottoscrittore nell’investimento azionario dipende dal grado di trasparenza esercitato dal fondo: quali sono le garanzie rispetto al subprime?
Più che citare norme e articoli, vorremo concentrarci sui comportamenti: in Italia, infatti, il risparmio gestito, le assicurazioni vita e le forme pensionistiche sono storicamente forme fortemente tutelate e orientate alla prudenza. In termini sostanziali, quindi, non vi sono evidenze di comportamenti di frontiera nella gestione degli strumenti citati. I fondi pensione, poi, a giudizio di chi scrive hanno casomai un problema derivante dalla limitata quota di investimento azionario presente: è, ancor oggi, complesso sottoscrivere un fondo pensione completamente investito in un mercato azionario. I motivi, probabilmente, stanno nel fatto che la valutazione del fondo viene troppo spesso operata su brevi periodi. Così, tuttavia, l’apparente prudenza si traduce in effettiva perdita di opportunità per i sottoscrittori e quindi, di conseguenza, in una integrazione minore di quella sperata. Un fondo pensione serve alla pensione. Questa dovrebbe essere al centro della scelta e dei monitoraggi di piano.
Un lavoratore dipendente che ha aderito ad un fondo pensione con un contributo volontario fisso più quello del datore di lavoro, può fare versamenti spot al fondo stesso.
I fondi pensione prevedono la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto alla periodicità scelta o ipotizzata. Lo strumento, in questo senso è altamente flessibile proprio perchè si cerca di privilegiare coloro che, grazie alla sensibilità verso il tema, intendono accrescere la propria quota di versamenti. Naturalmente, la libertà di aggiungere contributi individuali al fondo pensione non vincola in alcun modo il datore di lavoro a dover operare scelte analoghe.
Non è sbagliato parlare di convenienza nello scegliere comparti azionari, vista la crescente mobilità nel mondo del lavoro?
La convenienza nella scelta di uno o l’altro comparto deriva dalla valutazione del rapporto tra tempo, rischio e rendimento. Con la previdenza complementare, infatti, vi è responsabilità diretta e relazione tra versamenti, mercati e prestazioni pensionistiche. Naturalmente, tuttavia, nulla è meglio "in sè e per tutti" e ciascun risparmiatore dovrebbe poter confrontare, con il proprio fondo pensione, le attese derivanti da ogni scelta in termini di pensione attesa (pensione, non "capitale") e di rischio, consistente nella forchetta di oscillazione attesa in base a modelli probabilistici. Per questo, è bene stimolare il proprio operatore a utilizzare, fra l’altro, tutte le opportunità di trasparenza sul rischio offerte dai progetti esemplificativi che accompagneranno ogni proposta di integrazione previdenziale.
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Angelo Cerea, vicepresidente Anasf
Può essere corretto affiancare ad un Pip un pac azionario che ne integri la redditività futura?
Negli strumenti previdenziali quali i Pip è possibile scegliere il profilo"azionario" con versamento mensile (Pac mantenendo inoltre la copertura assicurativa caso morte, copertura non prevista nei fondi comuni d’investimento.
Ogni quanto tempo è utile verificare e riconsiderare il proprio progetto pensionistico?
Ogni volta che lo si ritiene opportuno e sicuramente quando ci sono cambiamenti importanti nel corso della vita lavorativa; ad un incremento del tenore di vita va necessariamente riverificato e riconsiderato il progetto previdenziale.
Con la previdenza complementare è sempre possibile indicare più beneficiari o è una caratteristica solo di alcuni prodotti?
Per quanti riguarda i Pip è possibile indicare più beneficiari; per i fondi aperti e negoziali di fatto i beneficiari sono gli eredi legittimi.
La garanzia del capitale la offrono tutti i fondi pensione o è una caratteristica solo di alcuni prodotti? In questo caso è indicato nei prospetti informativi?
Non tutti i Fondi offrono la "Garanzia del Capitale", va inteso che il Capitale in questione è almeno quello versato dall’aderente al Fondo così come indica la Covip: Prot.815 del 8 febbraio 2007" Al riguardo, si precisa che l’importo minimo garantito, vale a dire il capitale minimo da restituire all’aderente al verificarsi deglieventi coperti da garanzia, va inteso come la somma dei contributi versati al fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (quota una tantum, quota associativa, spese per l’esercizio di prerogative individuali),ossia di quelle somme che non sono affidate in gestione.
Non devono invece intaccare il capitale minimo garantito le commissioni da corrispondere ai gestori finanziari per la gestione delle risorse (ivi incluse le eventuali commissioni di incentivo) e per la prestazione della garanzia, nonché gli oneri di negoziazione finanziaria.
Voglio ribadire che non sempre la garanzia del capitale è la scelta migliore per una rendita vitalizia integrativa utile a garantire(questo si) nel tempo il proprio tenore di vita. tanto è vero che nel lunghissimo periodo, 30 o 35 anni di durata, gli strumenti azionari hanno sempre ottenuto risultati migliori di quelli obbligazionari.
Nei prospetti informativi dei fondi pensione c’è l’indicazione se sono a capitale garantito.
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Luigi Di Falco, Ania
E' possibile passare dai fondi negoziali a quelli aperti?
Sì, è possibile, così come è possibile trasferirsi anche ad un Pip. Tuttavia, se il lavoratore gode anche di un contributo datoriale, deve verificare consultando l’accordo collettivo se tale contributo gli verrà versato anche nel caso in cui si trasferisca presso altra forma pensionistica.
Il Tfr versato nei fondi pensione gode della stessa deducibilità fiscale riconosciuta ai contributi aggiuntivi versati
No, il Tfr non rientra nel plafond di deducibilità. L’unica differenza sul piano fiscale è che se il Tfr viene versato al fondo pensione gode della tassazione prevista per le prestazioni del fondo, ossia al momento della maturazione finale il 15% riducubile al 9% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, altrimenti subisce la "tassazione separata" propria del Tfr (all’incirca l’aliquota media Irpef).
C'è una regolamentazione sulla qualità degli strumenti finanziari sottostanti i fondi?
Sì, nel Decreto Ministeriale 703/1996 sono previste regole specifiche e limiti agli investimenti cui le forme pensionistiche complementari possono destinare le risorse finanziarie.
Si possono portare in deduzione anche i contributi datoriali?
Il contributo datoriale concorre al raggiungimento del plafond massimo di deducibilità di 5164,57 euro. Esso è versato dal datore di lavoro quindi non è deducibile dal reddito del lavoratore ma va direttamente ad incrementare la sua posizione pensionistica.
La tassazione sul montante del 15% è sia sul capitale che sul rendimento? E qual è la tassazione sulla rendita?
La tassazione in questione, riducubile al 9% per ogni anno di permanenza nella previdenza complementare oltre il quindicesimo, è sul montante maturato al momento della richiesta di pensione complementare. Il montante destinato alla rendita viene convertito in questa mediante un coefficiente di trasformazione. Ogni anno la rendita si incrementa di un certo tasso di rendimento e la tassazione applicata è pari al 12,5% di tale incremento.
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Danilo Masci, Arca
Un lavoratore dipendente che ha aderito ad un fondo pensione con un contributo volontario fisso più quello del datore di lavoro, può fare versamenti spot al fondo stesso?
Un lavoratore dipendente già iscritto al fondo pensione con regole dettate dall’adesione collettiva ( contributo dipendente + contributo aziendale + Tfr ) ha due possibilità per integrare la propria posizione con vesamenti spot:
1) chiedere al datore di lavoro di fare a suo carico un versamento aggiuntivo trattenendo l’importo per es. dalla 13esima o da una qualsiasi mensilità,
Oppure ( solo per adesioni a fondi pensione aperti )
2) effettuare un bonifico verso la banca depositaria del fondo pensione aperto. In questo caso il lavoratore dovrà portare in deduzione questo contributo effettuando la dichiarazione dei redditi l’anno successivo.
Cosa succede in caso di morte dell’aderente del montante prodotto?
Il caso della premorienza, cioè del verificarsi dell’evento morte dell’iscritto in un momento antecedente alla maturazione dei requisiti per la prestazione tipica del fondo pensione, è disciplinata dall’articolo 14, comma 3, del D.Lgs n. 252/05 che stabilisce che la posizione individuale dell’iscritto viene riscattata dagli eredi ,ed in mancanza di questi, dai diversi beneficiari designati dall’aderente. In assenza di tali soggetti, nelle forme collettive, la posizione viene acquisita dal fondo pensione; nelle forme individuali, invece, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con DM lavoro.
Il riscatto riguarda l’intero capitale maturato dall’iscritto fino al momento del verificarsi dell’evento. Il capitale, ottenuto dalla conversione delle quote per il valore unitario delle stesse, viene erogato senza alcuna penalizzazione. A questa liquidazione viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15%.
La somma riscattata non deve essere inserita nell’asse ereditario ma sarà soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 19 del Tuir, in capo a ciascun erede. Questa disposizione è applicata sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi e parasubordinati..