I fondi trovano la portabilità

Un codice di autoregolamentazione i cui firmatari si impegnano a seguire le best practice nella gestione dei trasferimenti delle posizioni previdenziali di secondo pilastro. È questa la natura dell’accordo ieri presso il ministero del Lavoro da Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza, con la firma del ministro Cesare Damiano e del presidente della Covip Luigi Scimìa, che definisce i criteri procedurali di quel concetto di «portabilità» della posizione previdenziale, messa a punto nella 252/2005, la riforma Maroni.

E che in questo modo rende operativa la libertà del lavoratore aderente a una forma previdenziale di trasferire, trascorsi due anni di partecipazione, il proprio montante pregresso a un altro fondo pensione o Pip, che vengono così messi in competizione.
L’attuazione operativa di questo principio è sancito dall’articolo 2 del documento, che elenca i diritti dell’aderente e i suoi rapporti con il fondo che intende lasciare e quello cui intende aderire. Il documento è stato redatto con la collaborazione tecnica di Mefop, la società partecipata dal Tesoro e dai fondi pensione, attiva nello sviluppo della previdenza complementare, insieme ai principali service amministrativi che supportano le forme previdenziali nella loro attività amministrativa e anagrafica.
Nel testo si definiscono i tempi e le modalità del trasferimento delle posizioni: che in ogni caso deve avvenire con tempestività e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta. La novità rilevante è che il lavoratore potrà chiedere di traslocare la propria posizione al nuovo fondo, detto cessionario, il quale si farà carico di tutti gli adempimenti; la richiesta potrà tuttavia continuare a essere rivolta al fondo che si intende abbandonare, detto cedente. Questa struttura ha 45 giorni di tempo per accertare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto; un periodo di tempo che può interrompersi in caso di richiesta di integrazioni. Anche il fondo cessionario, cui va ad aderire il lavoratore, ha 45 giorni di tempo, salvo interruzione, per le verifiche di rito.
Da segnalare che le forme pensionistiche che adotteranno le linee guida sottoscritte dalle associazioni di categoria cui aderiscono sono chiamate a evidenziare il rispetto di queste norme, pubblicando sul proprio sito internet una nota specifica: una sorta di «bollino» di trasferibilità, per rendersi trasparenti rispetto alle best practice.
L’elaborazione del documento ha incontrato qualche ostacolo: con i negoziali che volevano che si utilizzasse solo il modello del fondo cedente e le forme aperte che chiedevano la possibilità di utilizzare anche richieste in carta semplice, come previsto all’articolo 1 comma 1 punto g del documento. La questione verrà risolta con l’impegno delle associazioni di predisporre entro la fine dell’anno un modulo di trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari, per completare questo processo di semplificazione e standardizzazione.
L’accordo di ieri è stato anche l’ultimo atto del ministro Damiano che ha colto l’occasione per tracciare un bilancio della sua attività in materia previdenziale: «Sul versante normativo lasciamo un quadro completo, che attua la riforma – ha detto Damiano –. Ma anche sul versante dei risultati delle adesioni lasciamo una situazione soddisfacente che avrá bisogno di continuitá».